Corso di formazione per operatori di carroponte
28mar9:0013:00Corso di formazione per operatori di carroponte
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Il carroponte è da considerarsi incluso nella classificazione già prevista dall’Art. 73 del D.Lgs. 81/08 per le attrezzature che “richiedono conoscenze e responsabilità particolari”. Quindi chi è designato come operatore
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Il carroponte è da considerarsi incluso nella classificazione già prevista dall’Art. 73 del D.Lgs. 81/08
per le attrezzature che “richiedono conoscenze e responsabilità particolari”. Quindi chi è designato
come operatore di queste attrezzature deve ricevere una formazione e addestramento adeguati e
specifici, anche in relazione alle modalità di utilizzo e ai rischi che questa attrezzatura può
generare.
L’Art. 73 c. 5 indica che sarebbero state identificate in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano “le attrezzature di lavoro
per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di
validità della formazione”. Questo elenco di attrezzature è riportato nell’Accordo della Conferenza
Stato-Regioni pubblicato il 22/02/2012. Il carroponte non rientra tra le attrezzature contenute
nell’elenco dell’Accordo citato, pertanto non sono attualmente previste durate e contenuti minimi
per la formazione degli operatori di questa attrezzatura, e nemmeno per il relativo addestramento.
In ogni caso il datore di lavoro dovrà essere comunque certo di fornire agli operatori incaricati
dell’uso “formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire
l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere
causati ad altre persone”.
Si propone pertanto un corso per operatori di carroponte la cui struttura è mutuata
dall’organizzazione della formazione per attrezzature simili contenute nell’Accordo Stato-Regioni
del 22/02/2012. La durata indicativa prevista per il corso è pari a 4 ore.
Le 4 ore sono divise nella trattazione di un modulo giuridico-normativo (della durata di 1 ora) e nel
seguito di un modulo tecnico (di durata pari a 3 ore). Al termine del corso è previsto un test di
verifica delle conoscenze acquisite.
La frequenza ad almeno il 90% del monte ore previsto e il superamento della prova potrà
consentire l’ottenimento dell’attestato di abilitazione.
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Ora
(Martedì) 9:00 - 13:00